La Legge 104/1992

La Legge 104/1992 prevede che il lavoratore dipendente possa chiedere all’azienda di appartenenza dei permessi retribuiti per assistere

disabile in situazione di gravità;
genitore (compresi gli adottivi/affidatari) di figli disabili in situazione di gravità;
coniuge (comprese unione civile e convivenza di fatto), parente o affine entro il 2° grado

di familiari disabili in situazione di gravità.
Il diritto viene esteso al
terzo grado soltanto nei casi in cui: i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età; i genitori o il coniuge della persona con disabilità siano invalidi/deceduti/mancanti. Possono usufruire dei permessi anche i dipendenti i cui assistiti risiedono a una distanza maggiore di 150 km, in questo caso devono però attestare ogni volta il raggiungimento del proprio assistito con adeguata documentazione.

 

Cosa spetta


I permessi retribuiti per 104 sono in totale 3 giorni al mese.
In alternativa, il dipendente può decidere di fruire dei permessi per 104 frazionati in ore giornaliere, per un totale di
18 ore mensili, e nello specifico da una a due ore per ogni giornata lavorativa. (Nel caso di fruizione ad ore, l’eventuale modifica della richiesta successivamente alla programmazione, è consentita solo a giornata intera.)

 

Chiarimenti su richiesta permesso

  • ➢  In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, mai oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso

  • ➢  il dipendente, che fruisce dei permessi, è tenuto a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza con anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese. Nonostante la programmazione, il lavoratore può comunque modificare le giornate concordate in precedenza unilateralmente, senza necessità di accordi con l’azienda o preposto , spostandole ad altre date: questo è possibile ed è previsto dalla legislazione in quanto le esigenze di assistenza e di tutela del disabile devono prevalere sempre sulle esigenze organizzative dell’azienda.

    I permessi 104: non riducono le ferie; non sono fruibili per frazione di ora; sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio; non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

    NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 105/2022

  • eliminazione della figura del “referente unico dell’assistenza”;

  • equiparazione della/del convivente di fatto al coniuge e alla parte di un’unione civile per la fruizione dei 2 anni di congedo straordinario retribuito;

  • diritto a fruire del congedo anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo;

  • diritto a fruire del congedo entro 30 giorni dalla richiesta (non più 60 giorni) 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche a ore, riconosciuti a più soggetti tra quelli aventi diritto.

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