I Permessi Retribuiti
ART. 50: “PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI”
8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, ivi comprese le progressioni tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, o per aggiornamento professionale facoltativo, anche on line.
15 giorni consecutivi per matrimonio (la fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio)
3 giorni per lutto entro 7 giorni lavorativi dal decesso, del coniuge, per parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente.
ART. 51 “PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI” (EX ART. 37)
18 ore complessive
possibilità di utilizzo sia giornaliero sia per frazioni di ora dopo la prima ora
la fruizione non necessita di documentazione e/o giustificazione
può essere richiesto per motivi personali e familiari
non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre
tipologie di permessi fruibili ad ore
ART. 54 “PERMESSI E ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI” (EX ART. 40)
18 ore complessive
possibilità di utilizzo sia giornaliero sia per frazioni di ora dopo la prima ora
può essere richiesto per motivi personali per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre
tipologie di permessi fruibili ad ore
l’assenza deve essere giustificata mediante attestazione di presenza redatta dalla struttura, anche privata, ove si è svolta la visita o prestazione