Congedo “Vittime di Violenza”
Art 53 CCNL 2019-2021: Congedo a favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati.
Il periodo di congedo e di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio e della fine del relativo periodo.
La richiesta salvo i casi di oggettiva impossibilità, deve essere presentata scritta dalla dipendente al datore di lavoro, corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione, con un preavviso non inferiore a cinque giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
II trattamento economico spettante alla lavoratrice durante il periodo di assenza è quello previsto per il congedo di maternità.
La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera
(II congedo su base oraria è calcolato in misura pari alla meta dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha Inizio il congedo.)
I congedi in esame possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.
LA DIPENDENTE HA ANCHE DIRITTO:
Alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, se lo chiede, al ripristino a tempo pieno;
La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra Unità Operativa/ Servizio/Struttura della stessa Azienda o Ente o ad altra amministrazione pubblica ubicata in una località diversa da quella in cui si è subita la violenza, previa comunicazione all’Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’Azienda o Ente di appartenenza dispone il trasferimento richiesto dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area.