Assenza per malattia


Il lavoratore in caso di malattia deve osservare le seguenti regole

Avvisare tempestivamente l’azienda;
Recarsi dal medico curante il quale trasmetterà telematicamente il certificato di malattia del

dipendente all’azienda. Controllare che sul certificato sia presente l’indirizzo di domicilio corretto.
annotarsi il numero di protocollo del certificato;
se per particolari motivi si dimora in un luogo diverso da quello di residenza bisogna darne tempestiva comunicazione all’ufficio personale precisando l’indirizzo dove si può essere reperiti.

 

FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ AL DOMICILIO

09:00 – 13:00

15:00 – 18:00

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AGGIORNAMENTO AL 22/12/2023:
L’INPS CON MESSAGGIO N° 4640 del 22/12/2023 avente oggetto: “
Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce
orarie di reperibilità
” ha modificato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici, fino a nuova disposizione, allineandole con quelle dei dipendenti privati.

10:00 – 12:00
17:00 – 19:00

Finalmente riconosciuto quanto lamentato dal Nursing up da anni e cioè la discriminante tra il pubblico e privato.

NURSING UP VIGILERÀ SULLE AZIENDE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE.

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II lavoratore può essere sottoposto al controllo tutti i giorni settimanali, compresi i festivi.

Dopo la visita fiscale a domicilio non decade l’obbligo di reperibilità per il lavoratore.

Attenzione

Sei esonerato dall’obbligo di reperibilità solo in specifici casi:

 

  • -Quando l’assenza dal tuo domicilio é dovuta a visite mediche, esami, terapie, prestazioni specialistiche inerente alla malattia stessa; l’assenza deve essere supportata dal certificato medico che confermi la prestazione, sia esso SSN che privato.
  • -Quando l’assenza é dovuta a un infortunio sul lavoro, a una malattia per causa di servizio, a una malattia correlata a una tua invalidità già riconosciuta, superiore al 67%, oppure a una malattia per la quale occorrono terapie salvavita (quindi, per esempio, emodialisi, terapie per HIV, chemioterapia, etc…).

    ART 57 ASSENZE PER MALATTIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE RICHIEDENTI
    “TERAPIE SALVAVITA”
    L’art 57 del CCNL 2019/2021 prevede che siano esclusi dal computo del periodo di comporto:
    • i giorni durante i quali si effettuano le terapie salvavita ed i giorni di ricovero ospedaliero e day 
    hospital

    • i giorni successivi all’effettuazione delle terapie durante i quali il lavoratore debba restare assente dal lavoro in conseguenza degli effetti collaterali delle stesse.

    RETRIBUZIONE DELLA MALATTIA

  •  

PERIODO

RETRIBUZIONE

PRIMI 9 MESI

100%

DAL 10° AL 12°

90%

DAL 13° AL 18°

50%

DAL 19° AL 36°

0-.%

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