Lavoro straordinario
Art 47 CCNL 2019-2021: Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario sono:
Rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali;
Devono essere autorizzate dal dirigente o dal responsabile;
In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le
prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro 4 mesi;
Si può prestare lavoro straordinario fino al massimo di 250 ore annuali.
Retribuzione straordinario
– 15% per lavoro straordinario diurno;
– 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orarionotturno (dalle 22 alle 6 del giorno successivo);
– 50% per lavoro straordinario prestato orario notturno festivo.