Diritto allo Studio

 

Ai dipendenti in base all’articolo 62 CCNL sono concessi permessi retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare per la partecipazione a:

  • Corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo;

  • Corsi di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico;

  • Sostenere i relativi esami.

    COME FARE DOMANDA

    La domanda si presenta su carta semplice o, se esistente, sul modulo apposito messo a disposizione dall’Azienda.
    Va presentata
    prima dell’inizio dei corsi, includendo il certificato di iscrizione.
    Al termine degli studi, occorre presentare l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Azienda.

    Bisogna consegnare anche l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

    SE PREVISTO TIROCINIO

    L’azienda valuta con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

    Note:

    Il diritto allo studio per i lavoratori studenti è riconosciuto dall’articolo 10 della Legge n.300/1970, la quale prevede che i lavoratori che studiano hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Inoltre, essi non sono obbligati a prestare servizio straordinario o durante i riposi settimanali, e hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame

    Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati in alternativa alla 150 ore si può fruire dei permessi
    previsti all’art 50 comma 1 (8 giorni per partecipazione a concorsi o esami)
    I permessi di cui sopra sono concessi al 3% del personale in sevizio a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo dei 6 mesi di prova. Tuttavia, tali permessi sono concessi anche ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi. 

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